Sezione 2: Esigenze relative al perfezionamento professionale
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Art. 2 In generale
1 Il perfezionamento professionale si prefigge di completare la formazione di base e l’esperienza professionale di cui all’articolo 1 mediante conoscenze specifiche in materia di prevenzione degli infortuni professionali e dei danni alla salute cagionati dal lavoro, garantendo in tal modo che gli specialisti della sicurezza sul lavoro possano adempiere i loro compiti.
2 Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono aver frequentato corsi di perfezionamento riconosciuti (art. 9).1
3 Il perfezionamento professionale deve concludersi con un esame. Agli specialisti della sicurezza sul lavoro che hanno superato l’esame č rilasciato un certificato.
4 Gli specialisti della sicurezza sul lavoro che hanno seguito il perfezionamento professionale all’estero devono frequentare un corso di introduzione alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sul lavoro.
1 Nuovo testo giusta l’art. 13 dell’O del 17 ott. 2001 sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche, in vigore dal 1° giu. 2002 [RU 2002 1189].