Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Esigenze particolari relative all’igiene
Sezione 7: Spogliatoi, lavabi, gabinetti, refettori, locali di soggiorno, pronto soccorso
< Art. 35 Acqua potabile e altre bevande
> Art. 37

Art. 36 Pronto soccorso

1 I mezzi necessari per il pronto soccorso devono essere stabilmente disponibili, proporzionatamente ai pericoli d’infortunio, all’importanza e all’ubicazione

dell’azienda. Il materiale di pronto soccorso dev’essere facilmente accessibile e custodito ovunque le condizioni di lavoro lo richiedano.

2 All’occorrenza vanno messe a disposizione infermerie razionalmente disposte e attrezzate e personale sanitario. I locali destinati all’infermeria devono essere facilmente accessibili con le barelle.

3 Le infermerie e i punti di custodia del materiale di pronto soccorso devono essere indicati in maniera chiara.


Stato 1° maggio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali