Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Esigenze particolari relative all’igiene
Sezione 5: Sorveglianza dei lavoratori
< Art. 25
> Art. 27 Equipaggiamenti personali di protezione

Art. 26

1 Non č ammessa l’applicazione di sistemi di sorveglianza e di controllo del comportamento dei lavoratori sul posto di lavoro.

2 I sistemi di sorveglianza o di controllo, se sono necessari per altre ragioni, devono essere concepiti e disposti in modo da non pregiudicare la salute e la libertā di movimento dei lavoratori.


Stato 1° maggio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali