Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

822.112

Ordinanza 2
concernente la legge sul lavoro

(OLL 2)

(Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende
e di lavoratori)

del 10 maggio 2000 (Stato 1° gennaio 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 27 della legge del 13 marzo 19641 sul lavoro (legge),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Piccole aziende artigianali

Sezione 2: Disposizioni speciali

Art. 3 Applicazione

Art. 4 Esenzione dall’obbligo d’autorizzazione per il lavoro notturno e il lavoro domenicale nonché per il lavoro continuo

Art. 5 Prolungamento della durata del lavoro giornaliero per il lavoro diurno e il lavoro serale

Art. 6 Prolungamento della durata massima della settimana lavorativa

Art. 7 Prolungamento della settimana lavorativa

Art. 8 Lavoro straordinario effettuato la domenica

Art. 8a Servizio di picchetto

Art. 9 Riduzione della durata del riposo giornaliero

Art. 10 Durata del lavoro notturno

Art. 11 Spostamento del periodo della domenica

Art. 12 Numero di domeniche libere

Art. 13 Riposo compensativo per il lavoro effettuato nei giorni festivi

Art. 14 Semigiornata libera settimanale

Sezione 3: Categorie di lavoratori e di aziende assoggettate

Art. 15 Istituti ospedalieri e cliniche

Art. 16 Case e internati

Art. 17 Aziende per le cure a domicilio

Art. 18 Studi medici, dentistici e veterinari

Art. 19 Farmacie

Art. 19a Laboratori medici

Art. 20 Aziende di pompe funebri

Art. 21 Cliniche per animali

Art. 22 Giardini e parchi zoologici nonché rifugi per animali

Art. 23 Alberghi, ristoranti e caffè

Art. 24 Case da gioco

Art. 25 Aziende delle regioni turistiche

Art. 26 Chioschi e aziende al servizio dei viaggiatori

Art. 26a Aziende nelle stazioni e negli aeroporti

Art. 27 Panetterie, pasticcerie e confetterie

Art. 27a Aziende di trasformazione della carne

Art. 28 Aziende di trasformazione del latte

Art. 29 Negozi di fiori

Art. 30 Redazioni di giornali e di riviste nonché agenzie d’informazioni e agenzie fotografiche

Art. 31 Aziende di radiodiffusione e di televisione

Art. 32 Aziende di telecomunicazione

Art. 33 Centrali telefoniche

Art. 34 Banche, commercio di valori mobiliari, borse e loro società fondate in comune

Art. 35 Teatri permanenti

Art. 36 Musicisti professionisti

Art. 37 Sale da cinema

Art. 38 Circhi

Art. 39 Aziende dello spettacolo viaggiante

Art. 40 Impianti sportivi e per il tempo libero

Art. 41 Impianti di risalita

Art. 42 Campeggi

Art. 43 Aziende per conferenze, congressi e fiere

Art. 44 Musei e aziende d’esposizione

Art. 45 Personale di sorveglianza e di guardia

Art. 46 Aziende del settore automobilistico

Art. 47 Personale a terra della navigazione aerea

Art. 48 Aziende di costruzione e di manutenzione di impianti ferroviari

Art. 49 Aziende d’approvvigionamento in energia e acqua

Art. 50 Aziende di depurazione delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti domestici

Art. 51 Aziende di pulizia

Art. 52 Aziende per la trasformazione di prodotti agricoli

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 53 Diritto previgente: abrogazione

Art. 54

Art. 55 Entrata in vigore

 RU 2000 1623


1 RS 822.11


Stato 1° gennaio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali