822.112
Ordinanza 2
concernente la legge sul lavoro
(OLL 2)
(Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende
e di lavoratori)
del 10 maggio 2000 (Stato 1° gennaio 2010)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 27 della legge del 13 marzo 19641 sul lavoro (legge),
ordina:
Sezione 2: Disposizioni speciali
Art. 3 ApplicazioneArt. 4 Esenzione dall’obbligo d’autorizzazione per il lavoro notturno e il lavoro domenicale nonché per il lavoro continuo
Art. 5 Prolungamento della durata del lavoro giornaliero per il lavoro diurno e il lavoro serale
Art. 6 Prolungamento della durata massima della settimana lavorativa
Art. 7 Prolungamento della settimana lavorativa
Art. 8 Lavoro straordinario effettuato la domenica
Art. 8a Servizio di picchetto
Art. 9 Riduzione della durata del riposo giornaliero
Art. 10 Durata del lavoro notturno
Art. 11 Spostamento del periodo della domenica
Art. 12 Numero di domeniche libere
Art. 13 Riposo compensativo per il lavoro effettuato nei giorni festivi
Art. 14 Semigiornata libera settimanale
Sezione 3: Categorie di lavoratori e di aziende assoggettate
Art. 15 Istituti ospedalieri e clinicheArt. 16 Case e internati
Art. 17 Aziende per le cure a domicilio
Art. 18 Studi medici, dentistici e veterinari
Art. 19 Farmacie
Art. 19a Laboratori medici
Art. 20 Aziende di pompe funebri
Art. 21 Cliniche per animali
Art. 22 Giardini e parchi zoologici nonché rifugi per animali
Art. 23 Alberghi, ristoranti e caffè
Art. 24 Case da gioco
Art. 25 Aziende delle regioni turistiche
Art. 26 Chioschi e aziende al servizio dei viaggiatori
Art. 26a Aziende nelle stazioni e negli aeroporti
Art. 27 Panetterie, pasticcerie e confetterie
Art. 27a Aziende di trasformazione della carne
Art. 28 Aziende di trasformazione del latte
Art. 29 Negozi di fiori
Art. 30 Redazioni di giornali e di riviste nonché agenzie d’informazioni e agenzie fotografiche
Art. 31 Aziende di radiodiffusione e di televisione
Art. 32 Aziende di telecomunicazione
Art. 33 Centrali telefoniche
Art. 34 Banche, commercio di valori mobiliari, borse e loro società fondate in comune
Art. 35 Teatri permanenti
Art. 36 Musicisti professionisti
Art. 37 Sale da cinema
Art. 38 Circhi
Art. 39 Aziende dello spettacolo viaggiante
Art. 40 Impianti sportivi e per il tempo libero
Art. 41 Impianti di risalita
Art. 42 Campeggi
Art. 43 Aziende per conferenze, congressi e fiere
Art. 44 Musei e aziende d’esposizione
Art. 45 Personale di sorveglianza e di guardia
Art. 46 Aziende del settore automobilistico
Art. 47 Personale a terra della navigazione aerea
Art. 48 Aziende di costruzione e di manutenzione di impianti ferroviari
Art. 49 Aziende d’approvvigionamento in energia e acqua
Art. 50 Aziende di depurazione delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti domestici
Art. 51 Aziende di pulizia
Art. 52 Aziende per la trasformazione di prodotti agricoli
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 53 Diritto previgente: abrogazioneArt. 54
Art. 55 Entrata in vigore
Stato 1° gennaio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali