Sezione 3: Categorie di lavoratori e di aziende assoggettate
< Art. 30 Redazioni di giornali e di riviste nonché agenzie d’informazioni e agenzie fotografiche
> Art. 32 Aziende di telecomunicazione
Art. 31 Aziende di radiodiffusione e di televisione
1 Alle aziende di radiodiffusione e di televisione e alle persone in esse occupate per preparare, produrre, registrare e diffondere le trasmissioni si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 6, 7 capoverso 1, 8 capoverso 1, 9, 10 capoverso 3, 11, 12 capoverso 1 e 13.1
2 Gli articoli 6, 7 capoverso 1 e 8 capoverso 1 sono applicabili soltanto ai lavoratori occupati in produzioni di lunga durata senza interruzione.2
3 Ai lavoratori impiegati per la preparazione, la produzione, la registrazione e la diffusione di manifestazioni sportive è applicabile l’articolo 12 capoverso 2 invece dell’articolo 12 capoverso 1.
4 Sono considerate aziende di radiodiffusione e di televisione le aziende che preparano, producono, registrano e diffondono trasmissioni radiofoniche o televisive.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6549).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6549).