Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 3: Categorie di lavoratori e di aziende assoggettate
< Art. 29 Negozi di fiori
> Art. 31 Aziende di radiodiffusione e di televisione

Art. 30 Redazioni di giornali e di riviste nonché agenzie d’informazioni e agenzie fotografiche

1 Alle redazioni di giornali e di riviste nonché alle agenzie d’informazioni e agenzie fotografiche e ai lavoratori in esse occupati si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 11, 12 capoverso 1 e 13, sempreché il lavoro notturno e domenicale siano necessari per garantire l’attualità.1

2 Ai lavoratori occupati nell’ambito della redazione sportiva, è applicabile l’articolo 12 capoverso 2 invece dell’articolo 12 capoverso 1.

3 Sono considerate redazioni di giornali e riviste nonché agenzie d’informazioni e agenzie fotografiche le aziende che ricevono, trattano, trasmettono o diffondono informazioni o materiale visivo.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3045).


Stato 1° gennaio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali