822.111.52
Ordinanza del DFE
sui lavori pericolosi o gravosi
durante la gravidanza e la maternità
(Ordinanza sulla protezione della maternità)
del 20 marzo 2001 (Stato 1° ottobre 2008)
Il Dipartimento federale dell’economia,
visto l’articolo 62 capoverso 4 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro (OLL 1),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 2: Verifica delle misure di protezione
Art. 2 PrincipioArt. 3 Certificato medico
Art. 4 Assunzione dei costi
Capitolo 2: Valutazione dei rischi e motivi di esclusione
Sezione 1: Criteri di valutazione del pericolo2
Art. 5 Sospetto di pericoloArt. 6 Valutazione dei criteri
Art. 7 Spostamento di carichi pesanti
Art. 8 Lavori che espongono al freddo, al caldo o a un’umidità eccessiva
Art. 9 Movimenti e posizioni del corpo che provocano una fatica precoce
Art. 10 Microrganismi
Sezione 2:4 Lavori che si basano su un sistema di organizzazione molto gravoso
Art. 14Sezione 3:5 Motivi d’esclusione
Art. 15 Lavoro a cottimo e lavoro cadenzatoArt. 16 Occupazioni particolari vietate
1 RS 822.111
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).
3 Abrogato dal n. I dell'O del DFE del 17 set. 2008, con effetto dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).
4 Originaria Sez. 3.
5 Originaria Sez. 4.
Stato 1° ottobre 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali