Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

822.111.52

Ordinanza del DFE
sui lavori pericolosi o gravosi
durante la gravidanza e la maternità

(Ordinanza sulla protezione della maternità)

del 20 marzo 2001 (Stato 1° ottobre 2008)

Il Dipartimento federale delleconomia,

visto l’articolo 62 capoverso 4 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro (OLL 1),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

Sezione 2: Verifica delle misure di protezione

Art. 2 Principio

Art. 3 Certificato medico

Art. 4 Assunzione dei costi

Capitolo 2: Valutazione dei rischi e motivi di esclusione

Sezione 1: Criteri di valutazione del pericolo2

Art. 5 Sospetto di pericolo

Art. 6 Valutazione dei criteri

Art. 7 Spostamento di carichi pesanti

Art. 8 Lavori che espongono al freddo, al caldo o a un’umidità eccessiva

Art. 9 Movimenti e posizioni del corpo che provocano una fatica precoce

Art. 10 Microrganismi

...3

Art. 11 Lavori sottoposti al rumore

Art. 12 Lavori sottoposti agli effetti di radiazioni ionizzanti

Art. 13 Lavori che espongono agli effetti di sostanze chimiche pericolose

Sezione 2:4 Lavori che si basano su un sistema di organizzazione molto gravoso

Art. 14

Sezione 3:5 Motivi d’esclusione

Art. 15 Lavoro a cottimo e lavoro cadenzato

Art. 16 Occupazioni particolari vietate

Capitolo 3: Esperti competenti e informazione

Art. 17 Esperti competenti

Art. 18 Informazione

Capitolo 4: Disposizione finale

Art. 19

 RU 2001 935


1 RS 822.111
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).
3 Abrogato dal n. I dell'O del DFE del 17 set. 2008, con effetto dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).
4 Originaria Sez. 3.
5 Originaria Sez. 4.


Stato 1° ottobre 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali