Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

822.11

Legge federale
sul lavoro nell’industria, nell’artigianato
e nel commercio

(Legge sul lavoro, LL1)

del 13 marzo 1964 (Stato 1° agosto 2008)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 26, 31bis capoverso 2, 34bis, 34ter, 36, 64, 64bis, 85, 103 e 114bis della Costituzione federale2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 19604,

decreta:

I. Campo d’applicazione

Art. 1 Campo di applicazione aziendale e personale

Art. 2 Eccezioni circa le aziende

Art. 3 Eccezioni circa le persone

Art.  3a Disposizioni relative alla protezione della salute

Art. 4 Aziende familiari

Art. 5 Prescrizioni speciali per aziende industriali

II. Protezione della salute5 e approvazione dei piani6

Art. 6 Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore

Art. 7 Approvazione dei piani e permesso d’esercizio

Art. 8 Aziende non industriali

III. Durata del lavoro e del riposo

1. Durata del lavoro

Art. 9 Durata massima settimanale

Art. 10 Lavoro diurno e serale

Art. 11 Lavoro compensativo

Art. 12 Condizioni e durata del lavoro straordinario

Art. 13 Supplemento salariale per il lavoro straordinario

Art. 14

2. Durata del riposo

Art. 15 Pause

Art. 15a Riposo giornaliero

Art. 16 Divieto del lavoro notturno

Art. 17 Deroghe al divieto del lavoro notturno

Art. 17a Durata del lavoro notturno

Art. 17b Supplemento di tempo e supplemento salariale

Art. 17c Visita medica e consulenza

Art. 17d Inidoneità al lavoro notturno

Art. 17e Altri provvedimenti in caso di lavoro notturno

Art. 18 Divieto del lavoro domenicale

Art. 19 Deroghe al divieto del lavoro domenicale

Art. 20 Domenica libera e riposo compensativo

Art. 20a Giorni festivi e cerimonie religiose

Art. 21 Semigiornata libera settimanale

Art. 22 Divieto di sostituzione del riposo

3. Lavoro continuo7

Art. 23

Art. 24 Lavoro continuo

4. Altre disposizioni8

Art. 25 Rotazione

Art. 26 Altre disposizioni protettive

Art. 27 Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende o di lavoratori

Art. 28 Derogazioni lievi

IV. Disposizione di protezione speciale9

1. Giovani

Art. 29 In generale

Art. 30 Età minima

Art. 31 Durata del lavoro e del riposo

Art. 32 Doveri speciali del datore di lavoro

Art. 33 e 34

2.10 Donne incinte e madri che allattano11

Art. 35 Tutela della salute durante la maternità

Art. 35a Occupazione durante la maternità

Art. 35b Lavoro compensativo e pagamento continuato del salario durante la maternità

3. Lavoratori con responsabilità familiari12

Art. 36

4.13 Altri gruppi di lavoratori

Art. 36a

V. Regolamento aziendale

Art. 37 Emanazione

Art. 38 Contenuto

Art. 39 Controllo, effetti

VI. Esecuzione della legge

1. Disposizioni esecutive

Art. 40

2. Attribuzioni e organizzazione delle autorità

Art. 41 Cantoni

Art. 42 Confederazione

Art. 43 Commissione del lavoro

Art. 44 Obbligo del segreto

Art. 44a Comunicazione di dati

Art. 44b Sistemi d’informazione e di documentazione

3. Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori

Art. 45 Obbligo d’informazione

Art. 46 Elenchi e altri atti

Art. 47 Affissione dell’orario di lavoro e dei permessi concernenti la sua durata

Art. 48 Informazione e consultazione dei lavoratori

Art. 49 Domande di permesso

4. Decisioni e provvedimenti amministrativi

Art. 50 Decisioni amministrative

Art. 51 Intervento preliminare in caso d’infrazione

Art. 52 Provvedimenti di coercizione amministrativa

Art. 53 Revoca e rifiuto di permessi concernenti la durata del lavoro

Art. 54 Denunce

5. Giurisdizione amministrativa

Art. 55

Art. 56 Ricorso contro le decisioni cantonali

Art. 57

Art. 58 Diritto di ricorso

6. Disposizioni penali

Art. 59 Responsabilità penale del datore di lavoro

Art. 60 Responsabilità penale del lavoratore

Art. 61 Pene

Art. 62 Codice penale e perseguimento penale

VII. Modificazione di leggi federali

Art. 63

Art. 64 Legge sulla partecipazione

Art. 65

Art. 66

Art. 67 a 70

VIII. Disposizioni finali e transitorie

Art. 71 Riserva del diritto pubblico

Art. 72 Abrogazione di leggi federali

Art. 73 Abrogazione di prescrizioni cantonali

Art. 74 Entrata in vigore

Data dell’entrata in vigore: 1° febbraio 196614

Disposizione finale della modifica del 20 marzo 199815


RU 1966 57


1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 21 dic. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2903 2904; FF 2007 3905 3913).
2 [CS 1 3; RU 1976 2001]. A queste dis. corrispondono ora gli art. 63, 87, 92, 95, 110, 117, 122, 177 cpv. 3, 188 cpv. 2 e 190 cpv. 1 (entrato in vigore che sia il relativo DF dell’8 ott. 1999 sulla riforma giudiziaria; FF 1999 7454; art. 188 cpv. 2, 189 cpv. 1, 191 cpv. 3 e 191a cpv. 2) della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
3 Nuovo testo giusta il n. VII 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).
4 FF 1960 1313
5 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569 1580; FF 1998 978). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.
6 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 20 mar. 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20; RU 1982 1724 art. 1 cpv. 1).
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569 1580; FF 1998 978).
8 Primitivo avanti art. 26.
9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569 1580; FF 1998 978).
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569 1580; FF 1998 978).
11 Primitivo avanti art. 33.
12 Tit. introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569 1580; FF 1998 978).
13 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569 1580; FF 1998 978).
14 DCF del 14 gen. 1966 (RU 1966 84).
15 RU 2000 1569. Abrogate dal n. II 35 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).


Stato 1° agosto 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali