822.11
Legge federale
sul lavoro nell’industria, nell’artigianato
e nel commercio
(Legge sul lavoro, LL1)
del 13 marzo 1964 (Stato 1° agosto 2008)
I. Campo d’applicazione
Art. 1 Campo di applicazione aziendale e personaleArt. 2 Eccezioni circa le aziende
Art. 3 Eccezioni circa le persone
Art. 3a Disposizioni relative alla protezione della salute
Art. 4 Aziende familiari
Art. 5 Prescrizioni speciali per aziende industriali
II. Protezione della salute5 e approvazione dei piani6
Art. 6 Obblighi del datore di lavoro e del lavoratoreArt. 7 Approvazione dei piani e permesso d’esercizio
Art. 8 Aziende non industriali
III. Durata del lavoro e del riposo
1. Durata del lavoro
Art. 9 Durata massima settimanaleArt. 10 Lavoro diurno e serale
Art. 11 Lavoro compensativo
Art. 12 Condizioni e durata del lavoro straordinario
Art. 13 Supplemento salariale per il lavoro straordinario
Art. 14
2. Durata del riposo
Art. 15 PauseArt. 15a Riposo giornaliero
Art. 16 Divieto del lavoro notturno
Art. 17 Deroghe al divieto del lavoro notturno
Art. 17a Durata del lavoro notturno
Art. 17b Supplemento di tempo e supplemento salariale
Art. 17c Visita medica e consulenza
Art. 17d Inidoneità al lavoro notturno
Art. 17e Altri provvedimenti in caso di lavoro notturno
Art. 18 Divieto del lavoro domenicale
Art. 19 Deroghe al divieto del lavoro domenicale
Art. 20 Domenica libera e riposo compensativo
Art. 20a Giorni festivi e cerimonie religiose
Art. 21 Semigiornata libera settimanale
Art. 22 Divieto di sostituzione del riposo
4. Altre disposizioni8
Art. 25 RotazioneArt. 26 Altre disposizioni protettive
Art. 27 Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende o di lavoratori
Art. 28 Derogazioni lievi
IV. Disposizione di protezione speciale9
1. Giovani
Art. 29 In generaleArt. 30 Età minima
Art. 31 Durata del lavoro e del riposo
Art. 32 Doveri speciali del datore di lavoro
Art. 33 e 34
VI. Esecuzione della legge
2. Attribuzioni e organizzazione delle autorità
Art. 41 CantoniArt. 42 Confederazione
Art. 43 Commissione del lavoro
Art. 44 Obbligo del segreto
Art. 44a Comunicazione di dati
Art. 44b Sistemi d’informazione e di documentazione
3. Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori
Art. 45 Obbligo d’informazioneArt. 46 Elenchi e altri atti
Art. 47 Affissione dell’orario di lavoro e dei permessi concernenti la sua durata
Art. 48 Informazione e consultazione dei lavoratori
Art. 49 Domande di permesso
4. Decisioni e provvedimenti amministrativi
Art. 50 Decisioni amministrativeArt. 51 Intervento preliminare in caso d’infrazione
Art. 52 Provvedimenti di coercizione amministrativa
Art. 53 Revoca e rifiuto di permessi concernenti la durata del lavoro
Art. 54 Denunce
5. Giurisdizione amministrativa
Art. 55Art. 56 Ricorso contro le decisioni cantonali
Art. 57
Art. 58 Diritto di ricorso
VII. Modificazione di leggi federali
Art. 63Art. 64 Legge sulla partecipazione
Art. 65
Art. 66
Art. 67 a 70
VIII. Disposizioni finali e transitorie
Art. 71 Riserva del diritto pubblicoArt. 72 Abrogazione di leggi federali
Art. 73 Abrogazione di prescrizioni cantonali
Art. 74 Entrata in vigore
Data dell’entrata in vigore: 1° febbraio 196614
Disposizione finale della modifica del 20 marzo 199815
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 21 dic. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2903 2904; FF 2007 3905 3913).
2 [CS 1 3; RU 1976 2001]. A queste dis. corrispondono ora gli art. 63, 87, 92, 95, 110, 117, 122, 177 cpv. 3, 188 cpv. 2 e 190 cpv. 1 (entrato in vigore che sia il relativo DF dell’8 ott. 1999 sulla riforma giudiziaria; FF 1999 7454; art. 188 cpv. 2, 189 cpv. 1, 191 cpv. 3 e 191a cpv. 2) della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
3 Nuovo testo giusta il n. VII 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).
4 FF 1960 1313
5 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569 1580; FF 1998 978). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.
6 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 20 mar. 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20; RU 1982 1724 art. 1 cpv. 1).
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569 1580; FF 1998 978).
8 Primitivo avanti art. 26.
9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569 1580; FF 1998 978).
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569 1580; FF 1998 978).
11 Primitivo avanti art. 33.
12 Tit. introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569 1580; FF 1998 978).
13 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569 1580; FF 1998 978).
14 DCF del 14 gen. 1966 (RU 1966 84).
15 RU 2000 1569. Abrogate dal n. II 35 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).