Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

III. Durata del lavoro e del riposo
1. Durata del lavoro
< Art. 8 Aziende non industriali
> Art. 10 Lavoro diurno e serale

Art. 9

Durata massima settimanale

1 La durata massima della settimana lavorativa é di:

a.1
45 ore per i lavoratori delle aziende industriali, il personale d’ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto;
b.
cinquanta ore, per tutti gli altri lavoratori.

2 …2

3 Per determinate categorie di aziende o di lavoratori, la durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata temporaneamente, per ordinanza, di quattro ore al più, purché essa rimanga osservata nella media annuale.

4 Per determinate categorie di aziende o di lavoratori o per determinate aziende, l’ dell’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro (Ufficio federale)3 può permettere di prolungare di quattro ore al più la durata massima della settimana lavorativa, nella misura e per il tempo in cui il prolungamento sia giustificato da motivi impellenti.

5 Se, in una medesima azienda o parte di azienda, personale d’ufficio, impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto, sono occupati con lavoratori, per i quali la durata massima della settimana lavorativa é maggiore, tale durata é parimente applicabile a essi.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569 1580; FF 1998 978).
2 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1998 (RU 2000 1569; FF 1998 978).
3 Oggi: «Segreteria di Stato dell’economia (SECO)» (art. 5 dell’O del 14 giu. 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, RS 172.216.1; RU 2000 187 art. 2).


Stato 1° agosto 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali