Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

VII. Modificazione di leggi federali
< Art. 66
> Art. 71 Riserva del diritto pubblico

Art. 67 a 701

1 Abrogati dal n. II 35 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).


Stato 1° agosto 2008
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