VI. Esecuzione della legge
6. Disposizioni penali
< Art. 58 Diritto di ricorso
> Art. 60 Responsabilità penale del lavoratore
Art. 591
Responsabilità penale del datore di lavoro
1 Il datore di lavoro é punibile se viola le prescrizioni in materia di:
- a.
- protezione della salute nel lavoro e approvazione dei piani, intenzionalmente o per negligenza;
- b.
- durata del lavoro e del riposo, intenzionalmente;
- c.
- protezione speciale dei giovani o delle donne, intenzionalmente o per negligenza.
2 É applicabile l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 19742 sul diritto penale amministrativo.
1 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla LF del 20 mar. 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20; RU 1982 1724 art. 1 cpv. 1).
2 RS 313.0
Stato 1° agosto 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali