I. Campo d’applicazione
< Art. 4 Aziende familiari
> Art. 6 Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore
Art. 5
Prescrizioni speciali per aziende industriali
1 Le disposizioni speciali della presente legge sulle aziende industriali sono applicabili alla singola azienda, o a una sua parte, solo previa decisione d’assoggettamento dell’autorità cantonale.1
2 Sono industriali le aziende che usano impianti fissi permanenti per produrre, trasformare o trattare dei beni o per generare, trasformare o trasportare energia, purché:
- a.
- il modo o l’organizzazione del lavoro siano determinati o dall’uso di macchine o di altre apparecchiature tecniche o dall’esecuzione in serie e il personale a ciò occupato consti di almeno sei lavoratori oppure
- b.
- il modo o l’organizzazione del lavoro siano essenzialmente determinati da procedimenti automatizzati oppure
- c.
- la vita o la salute dei lavoratori siano esposte a pericoli particolari.
1 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265 2268; FF 2007 309).
Stato 1° agosto 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali