VI. Esecuzione della legge
2. Attribuzioni e organizzazione delle autoritą
< Art. 44a Comunicazione di dati
> Art. 45 Obbligo d’informazione
Art. 44b1
Sistemi d’informazione e di documentazione
1 I Cantoni e l’Ufficio federale gestiscono sistemi d’informazione e di documentazione per l’adempimento dei compiti, conformemente alla presente legge.
2 I sistemi d’informazione e di documentazione possono contenere dati degni di particolare protezione concernenti:
- a.
- lo stato di salute di un singolo lavoratore per quanto concerne gli esami medici, le analisi dei rischi e le perizie previsti dalla presente legge e dalle relative ordinanze;
- b.
- i procedimenti amministrativi e penali secondo la presente legge.
3 Il Consiglio federale determina le categorie dei dati da rilevare e la loro durata di conservazione, il diritto di accesso e di trattamento. Disciplina la collaborazione con gli organi interessati, lo scambio di dati e la sicurezza dei dati.
1 Introdotto dal n. VII 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).