VI. Esecuzione della legge
2. Attribuzioni e organizzazione delle autoritą
< Art. 43 Commissione del lavoro
> Art. 44a Comunicazione di dati
Art. 441
Obbligo del segreto
1 Le persone che sono incaricate di svolgere compiti secondo la presente legge o vi partecipano sono tenute al segreto nei confronti di terzi sui fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attivitą.
2 Le autoritą cantonali incaricate della vigilanza e dell’esecuzione della presente legge e l’Ufficio federale si prestano reciproca assistenza nell’adempimento dei loro compiti; si scambiano gratuitamente le necessarie informazioni e su richiesta si accordano il diritto di consultare gli atti ufficiali. I fatti segnalati o constatati nell’applicazione della presente prescrizione sottostanno all’obbligo del segreto di cui al capoverso 1.
1 Nuovo testo giusta il n. VII 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).