Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

I. Campo d’applicazione
< Art.  3a Disposizioni relative alla protezione della salute
> Art. 5 Prescrizioni speciali per aziende industriali

Art. 4

Aziende familiari

1 La legge non é applicabile alle aziende il cui titolare occupa esclusivamente il coniuge o il partner registrato, i parenti in linea retta e i loro coniugi o i loro partner registrati e i propri figliastri.1

2 In un’azienda che, oltre alle persone indicate nel capoverso 1, ne occupa altre, la legge é applicabile solo a queste.

3 Singole disposizioni della legge possono, per ordinanza, essere dichiarate applicabili ai giovani familiari del titolare dell’azienda, di cui al capoverso 1, in quanto sia richiesto per proteggerne la vita e la salute o salvaguardarne la moralitą.


1 Nuovo testo giusta il n. 27 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).


Stato 1° agosto 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali