Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

I. Campo d’applicazione
< Art. 3 Eccezioni circa le persone
> Art. 4 Aziende familiari

Art.  3a1

Disposizioni relative alla protezione della salute2

Le disposizioni concernenti la protezione della salute contenute nella presente legge (art. 6, 35 e 36a) sono tuttavia applicabili:3

a.4
alle amministrazioni federali, cantonali e comunali;
b.
ai lavoratori che esercitano una funzione dirigente superiore, un’attivitą artistica indipendente o un’attivitą scientifica;
c.5
ai docenti delle scuole private e ai docenti, assistenti, educatori e ai sorveglianti occupati in istituti.

1 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1994 1035 1036; FF 1993 I 609).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569 1580; FF 1998 978).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569 1580; FF 1998 978).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569 1580; FF 1998 978).
5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2547; FF 2001 2837 5429).


Stato 1° agosto 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali