Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

IV. Disposizione di protezione speciale
4. Altri gruppi di lavoratori
< Art. 36
> Art. 37 Emanazione

Art. 36a

L’ordinanza può vietare o subordinare a condizioni particolari, per motivi di salute, l’occupazione di altri gruppi di lavoratori in lavori gravosi e pericolosi.


Stato 1° agosto 2008
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