Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

IV. Disposizione di protezione speciale
2. Donne incinte e madri che allattano
< Art. 33 e 34
> Art. 35a Occupazione durante la maternità

Art. 35

Tutela della salute durante la maternità

1 Il datore di lavoro deve occupare le donne incinte e le madri allattanti in modo e in condizioni di lavoro tali che la loro salute o la salute del bambino non sia pregiudicata.

2 L’ordinanza può vietare o subordinare a condizioni particolari, per motivi di salute, l’occupazione di donne incinte e madri allattanti in lavori gravosi e pericolosi.

3 Le donne incinte e le madri allattanti che non possono essere occupate in taluni lavori in base alle prescrizioni del capoverso 2 hanno diritto all’80 per cento del salario e a un’indennità adeguata per la perdita del salario in natura, nella misura in cui il datore di lavoro non possa offrire loro un lavoro equivalente.


Stato 1° agosto 2008
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