Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

I. Campo d’applicazione
< Art. 2 Eccezioni circa le aziende
> Art.  3a Disposizioni relative alla protezione della salute

Art. 3

Eccezioni circa le persone

La legge non si applica nemmeno, fatto salvo l’articolo 3a:1

a.
agli ecclesiastici e altre persone al servizio di chiese né ai membri di case professe, di case madri o d’altre comunità religiose;
b.
al personale, domiciliato in Svizzera, di amministrazioni pubbliche di Stati esteri o di organizzazioni internazionali;
c.2
agli equipaggi delle imprese svizzere di trasporto aereo;
d.
ai lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato, un’attività scientifica o un’attività artistica indipendente;
e.3
ai docenti delle scuole private, né ai docenti, assistenti, educatori, né ai sorveglianti occupati in istituti;
f.4
ai lavoratori a domicilio;
g.
ai viaggiatori di commercio nel senso della legislazione federale;
h.5
ai lavoratori che sono sottoposti all’accordo del 21 maggio 19546 concernente le condizioni di lavoro dei battellieri del Reno.

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2547; FF 2001 2837 5429).
2 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2547; FF 2001 2837 5429).
4 Nuovo testo giusta l’art. 21 n. 2 della LF del 20 mar. 1981 sul lavoro a domicilio, in vigore dal 1° apr. 1983 (RS 822.31).
5 Introdotta dal n. II 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
6 RS 0.747.224.022


Stato 1° agosto 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali