Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

IV. Disposizione di protezione speciale
1. Giovani
< Art. 28 Derogazioni lievi
> Art. 30 Età minima

Art. 29

In generale

1 Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti.1

2 Il datore di lavoro deve avere conveniente riguardo per la salute dei giovani e vigilare alla salvaguardia della loro moralità. Egli deve segnatamente provvedere affinché essi non siano eccessivamente affaticati né esposti a influenze nocive nell’azienda.

3 Al fine di proteggere la vita e la salute dei giovani o di salvaguardarne la moralità, la loro occupazione in determinati lavori può essere, per ordinanza, vietata o subordinata a condizioni speciali.

4 Il datore di lavoro, assumendo giovani, deve esigere la presentazione di un attestato d’età. Per ordinanza, può essere prescritto anche la presentazione di un certificato medico.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4957 4958; FF 2004 6013).


Stato 1° agosto 2008
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