I. Campo d’applicazione
< Art. 1 Campo di applicazione aziendale e personale
> Art. 3 Eccezioni circa le persone
Art. 2
Eccezioni circa le aziende
1 La legge non si applica, salvo l’articolo 3a:1
- a.
- alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2;
- b.2
- alle aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici;
- c.
- alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera;
- d.
- alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all’utilizzazione dei prodotti dell’azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano;
- e.
- alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3;
- f.
- alle aziende di pesca;
- g.
- alle economie domestiche private.
2 Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza.
3 Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi.
4 Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l’età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d–g.3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1994 1035 1036; FF 1993 I 609).
2 Nuovo testo giusta l’art. 28 cpv. 2 della L dell’8 ott. 1971 sulla durata del lavoro, in vigore dal 28 mag. 1972 (RS 822.21).
3 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1568; FF 1999 447).