III. Durata del lavoro e del riposo
2. Durata del riposo
< Art. 17e Altri provvedimenti in caso di lavoro notturno
> Art. 19 Deroghe al divieto del lavoro domenicale
Art. 181
Divieto del lavoro domenicale
1 Il lavoro é vietato nell’intervallo che intercorre tra le 23 del sabato e le 23 della domenica. Rimane salvo l’articolo 19.
2 Con il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell’azienda o, in sua assenza, della maggioranza dei lavoratori interessati, l’intervallo di 24 ore fissato nel capoverso 1 può essere anticipato o differito di un’ora al massimo.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569 1580; FF 1998 978).
Stato 1° agosto 2008
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