III. Durata del lavoro e del riposo
2. Durata del riposo
< Art. 17d Inidoneità al lavoro notturno
> Art. 18 Divieto del lavoro domenicale
Art. 17e1
Altri provvedimenti in caso di lavoro notturno
1 Se richiesto dalle circostanze, il datore di lavoro che occupa regolarmente personale durante la notte é obbligato a prevedere altri adeguati provvedimenti a tutela dei lavoratori, segnatamente per quanto concerne la sicurezza degli spostamenti per recarsi al lavoro, l’organizzazione del trasporto, le possibilità di riposarsi e di alimentarsi nonché la cura dei figli.
2 Le autorità competenti possono subordinare a oneri adeguati i permessi concernenti la durata del lavoro.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569 1580; FF 1998 978).
Stato 1° agosto 2008
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