Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

III. Durata del lavoro e del riposo
2. Durata del riposo
< Art. 16 Divieto del lavoro notturno
> Art. 17a Durata del lavoro notturno

Art. 171

Deroghe al divieto del lavoro notturno

1 Le deroghe al divieto del lavoro notturno sono soggette ad autorizzazione.

2 Il lavoro notturno regolare o periodico é autorizzato se é indispensabile per motivi tecnici o economici.

3 Il lavoro notturno temporaneo é autorizzato se ne é provato l’urgente bisogno.

4 Il lavoro notturno tra le 5 e le 6 e tra le 23 e le 24 é autorizzato se ne é provato l’urgente bisogno.

5 L’Ufficio federale autorizza il lavoro notturno regolare o periodico; l’autorità cantonale, il lavoro notturno temporaneo.

6 Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro notturno senza il suo consenso.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569 1580; FF 1998 978).


Stato 1° agosto 2008
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