III. Durata del lavoro e del riposo
2. Durata del riposo
< Art. 16 Divieto del lavoro notturno
> Art. 17a Durata del lavoro notturno
Art. 171
Deroghe al divieto del lavoro notturno
1 Le deroghe al divieto del lavoro notturno sono soggette ad autorizzazione.
2 Il lavoro notturno regolare o periodico é autorizzato se é indispensabile per motivi tecnici o economici.
3 Il lavoro notturno temporaneo é autorizzato se ne é provato l’urgente bisogno.
4 Il lavoro notturno tra le 5 e le 6 e tra le 23 e le 24 é autorizzato se ne é provato l’urgente bisogno.
5 L’Ufficio federale autorizza il lavoro notturno regolare o periodico; l’autorità cantonale, il lavoro notturno temporaneo.
6 Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro notturno senza il suo consenso.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569 1580; FF 1998 978).
Stato 1° agosto 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali