Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

III. Durata del lavoro e del riposo
2. Durata del riposo
< Art. 15 Pause
> Art. 16 Divieto del lavoro notturno

Art. 15a1

Riposo giornaliero

1 Ai lavoratori deve essere garantito un riposo giornaliero di almeno undici ore consecutive.

2 Il riposo di lavoratori adulti può essere ridotto una volta per settimana fino a otto ore, a condizione che nella media di due settimane venga rispettata la durata di undici ore.


1 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569 1580; FF 1998 978).


Stato 1° agosto 2008
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