III. Durata del lavoro e del riposo
2. Durata del riposo
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Art. 15a1
Riposo giornaliero
1 Ai lavoratori deve essere garantito un riposo giornaliero di almeno undici ore consecutive.
2 Il riposo di lavoratori adulti può essere ridotto una volta per settimana fino a otto ore, a condizione che nella media di due settimane venga rispettata la durata di undici ore.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569 1580; FF 1998 978).
Stato 1° agosto 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali