III. Durata del lavoro e del riposo
2. Durata del riposo
< Art. 14
> Art. 15a Riposo giornaliero
Art. 15
Pause
1 Il lavoro giornaliero dev’essere interrotto con pause di almeno:
- a.
- un quarto d’ora, se dura pił di cinque ore e mezzo;
- b.
- mezz’ora, se dura pił di sette ore;
- c.
- un’ora, se dura pił di nove ore.
2 Le pause contano come lavoro, quando al lavoratore non é consentito di lasciare il posto di lavoro.
Stato 1° agosto 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali