Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

III. Durata del lavoro e del riposo
2. Durata del riposo
< Art. 14
> Art. 15a Riposo giornaliero

Art. 15

Pause

1 Il lavoro giornaliero dev’essere interrotto con pause di almeno:

a.
un quarto d’ora, se dura pił di cinque ore e mezzo;
b.
mezz’ora, se dura pił di sette ore;
c.
un’ora, se dura pił di nove ore.

2 Le pause contano come lavoro, quando al lavoratore non é consentito di lasciare il posto di lavoro.


Stato 1° agosto 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali