Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

I. Campo d’applicazione
> Art. 2 Eccezioni circa le aziende

Art. 1

Campo di applicazione aziendale e personale

1 La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2–4, a tutte le aziende pubbliche e private.1

2 La legge intende per azienda l’ente formato da un datore di lavoro e da uno o pił lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, prescindendo dall’uso di impianti o di locali determinati. Se le condizioni di applicabilitą sono adempiute unicamente per singole parti di un’azienda, queste soltanto sono assoggettate alla legge.

3 La legge é applicabile, per quanto possibile, ai lavoratori occupati in Svizzera da un’azienda stabilita all’estero.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569 1580; FF 1998 978).


Stato 1° agosto 2008
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