Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Allegato1

(art. 88 cpv. 2)

Criteri per la verifica dell’affidabilità dei metodi di analisi

1. L’affidabilità di un metodo di analisi, sempre che sia rilevante, deve essere verificata secondo i criteri seguenti:

a.
esattezza; include la precisione (precisione della ripetibilità, precisione della riproducibilità) e la correttezza;
b.
campo d’applicazione (analiti, matrice e campo di concentrazione considerati);
c.
limite di prova;
d.
limite di determinazione;
e.
ripetibilità;
f.
specificità;
g.
sensibilità;
h.
linearità;
i.
robustezza;
j.
margine di errore;
k.
altri criteri selezionati secondo il fabbisogno.

2. I dati di convalida di cui al numero 1 lettera a devono essere determinati:

a.
secondo il Manuale svizzero delle derrate alimentari2 o secondo un protocollo riconosciuto a livello internazionale (p. es. ISO 5725: 1994 oppure IUPAC3 - International Harmonised Protocol); oppure
b.
sempre che siano stati stabiliti criteri di efficienza per metodi di analisi, mediante test volti ad appurare l’osservanza di tali criteri.

3. I risultati delle prove dell’idoneità e degli studi comparativi devono essere pubblicati o messi liberamente a disposizione.


1 Aggiornato dal n. II del’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5151).
2 Non pubblicato nella RU. Ottenibile presso l’UFCL, Vendita delle pubblicazioni federali, 3003 Berna.
3 International Union of Pure and Applied Chemistry


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali