Titolo settimo: Disposizioni finali
< Art. 92 Formazioni secondo il diritto anteriore
> Art. 93 Entrata in vigore
Art. 92a1 Disposizioni transitorie della modifica del 13 ottobre 2010
1 I candidati che si sono iscritti a esami complementari, all’esame di diploma di chimico delle derrate alimentari o all’esame di ispettore delle derrate alimentari prima dell’entrata in vigore della modifica del 13 ottobre 2010 della presente ordinanza possono essere esaminati secondo il diritto previgente. Gli esami devono essere dati entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
2 Durante il periodo transitorio di cui al capoverso 1, il DFI può designare membri supplementari della CE-DChDerr e delle commissioni d’esame regionali, se necessario per garantire il buon svolgimento degli esami.
3 I diplomi rilasciati secondo il diritto previgente sono equiparati ai diplomi rilasciati secondo il nuovo diritto.
4 Su richiesta, il diploma cantonale di controllore delle derrate alimentari può essere convertito in un diploma federale entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
1 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4783).