Titolo settimo: Disposizioni finali
< Art. 91 Applicazione dell’articolo 62 capoverso 2 ODerr
> Art. 92a Disposizioni transitorie della modifica del 13 ottobre 2010
Art. 92 Formazioni secondo il diritto anteriore
1 Chi ha iniziato la formazione quale chimico delle derrate alimentari prima del 1° maggio 2002 può proseguirla secondo il diritto in vigore fino alla modifica del 27 marzo 20021 dell’ordinanza del 17 aprile 19912 sul diploma federale di chimico delle derrate alimentari.
2 I Cantoni possono riconoscere come controllori delle derrate alimentari gli esperti locali che sono stati formati secondo il diritto anteriore, prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza del 1° marzo 19953 sui requisiti minimi dei controlli delle derrate alimentari, se gli stessi hanno seguito una formazione sulla nuova legislazione sulle derrate alimentari e hanno superato l’esame corrispondente.
1 [RU 2002 681]
2 [RU 1991 1096, 1995 1765]
3 [RU 1995 1756]
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali