Capitolo 2: Controllo in Svizzera
Sezione 1: Attivitą di controllo in generale
Sezione 1a: Indagini in caso di focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari
< Art 57a Focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari
> Art. 58 Domanda di autorizzazione
Art 57b1 Misure
1 Se constata un focolaio di una malattia determinato dalle derrate alimentari, il chimico cantonale informa immediatamente il medico cantonale.
2 Se constata nei pazienti la presenza ripetuta di agenti patogeni che possono essere trasmessi attraverso derrate alimentari, il medico cantonale informa immediatamente il chimico cantonale.
3 In caso di presunti focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari, il chimico cantonale svolge tutte le indagini necessarie per ripristinare la sicurezza alimentare.
4 Le indagini sulle persone in ambito medico sono svolte dal medico cantonale.
5 Se sono necessarie indagini che rientrano nella sfera di competenza del veterinario cantonale, esse vanno coordinate con quest’ultimo.
6 I dati rilevati dalle autoritą nell’ambito delle indagini sui focolai di malattie devono essere immediatamente comunicati all’UFSP.
7 I ceppi degli agenti patogeni isolati nell’ambito delle indagini su focolai di malattie devono essere conservati per ulteriori esami.
1 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4783).