Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Controllo in Svizzera
Sezione 1: Attivitą di controllo in generale
Sezione 1a: Indagini in caso di focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari
< Art 57a Focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari
> Art. 58 Domanda di autorizzazione

Art 57b1 Misure

1 Se constata un focolaio di una malattia determinato dalle derrate alimentari, il chimico cantonale informa immediatamente il medico cantonale.

2 Se constata nei pazienti la presenza ripetuta di agenti patogeni che possono essere trasmessi attraverso derrate alimentari, il medico cantonale informa immediatamente il chimico cantonale.

3 In caso di presunti focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari, il chimico cantonale svolge tutte le indagini necessarie per ripristinare la sicurezza alimentare.

4 Le indagini sulle persone in ambito medico sono svolte dal medico cantonale.

5 Se sono necessarie indagini che rientrano nella sfera di competenza del veterinario cantonale, esse vanno coordinate con quest’ultimo.

6 I dati rilevati dalle autoritą nell’ambito delle indagini sui focolai di malattie devono essere immediatamente comunicati all’UFSP.

7 I ceppi degli agenti patogeni isolati nell’ambito delle indagini su focolai di malattie devono essere conservati per ulteriori esami.


1 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4783).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali