Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Controllo in Svizzera
Sezione 1: Attività di controllo in generale
< Art. 56 Valutazione
> Art 57a Focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari

Art. 57

1 Il controllo ufficiale in Svizzera include segnatamente le attività seguenti:

a.
l’esame delle misure di controllo autonomo adottate dalle aziende alimentari e dei loro risultati;
b.
l’ispezione:
1.
delle aziende alimentari inclusi l’ambiente circostante, i locali, gli uffici, le installazioni, gli impianti, il loro parco macchine e il loro sistema di trasporti,
2.1
dei prodotti di base, degli ingredienti, dei coadiuvanti tecnologici e degli altri prodotti impiegati per la preparazione e la produzione di derrate alimentari,
3.
delle materie prime, dei prodotti intermedi, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti,
4.
dei materiali e degli oggetti destinati a entrare in contatto con derrate alimentari,
5.
dei prodotti e dei procedimenti per la pulizia e la manutenzione, nonché dei pesticidi,
6.
della caratterizzazione e della presentazione di derrate alimentari e di oggetti d’uso,
7.
della pubblicità per derrate alimentari e oggetti d’uso;
c.
i controlli dell’igiene nelle aziende alimentari;
d.
l’esame delle procedure nell’ambito:
1.
della buona prassi di fabbricazione,
2.
della buona prassi igienica,
3.
dei principi HACCP o delle direttive per una buona prassi di procedura basate su di esso;
e.
l’esame del materiale scritto e di altre registrazioni che possono essere importanti per valutare l’osservanza del diritto sulle derrate alimentari;
f.
i colloqui con la persona responsabile e con il suo personale;
g.
il rilevamento dei valori indicati dagli strumenti di misurazione delle aziende alimentari;
h.
i controlli con strumenti propri per la verifica delle misurazioni delle aziende alimentari;
i.
l’esame:
1.
dell’osservanza delle disposizioni sulla rintracciabilità,
2.
dell’osservanza delle disposizioni relative all’apposizione di un contrassegno di identificazione,
3.
del livello di formazione del personale,
4.
dell’osservanza dell’obbligo di documentazione.

2 Nell’ambito dei controlli ufficiali, se necessario, possono essere applicate anche le seguenti tecniche di controllo:

a.
esecuzione di una serie di controlli o di misurazioni pianificate per mantenere una visione d’insieme sullo stato di osservanza della legislazione sulle derrate alimentari (osservazione);
b.
osservazione accurata di un’azienda alimentare (sorveglianza).

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5151).


Stato 1° gennaio 2012
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