Capitolo 2: Controllo in Svizzera
Sezione 1: Attività di controllo in generale
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> Art 57a Focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari
Art. 57
1 Il controllo ufficiale in Svizzera include segnatamente le attività seguenti:
- a.
- l’esame delle misure di controllo autonomo adottate dalle aziende alimentari e dei loro risultati;
- b.
- l’ispezione:
- 1.
- delle aziende alimentari inclusi l’ambiente circostante, i locali, gli uffici, le installazioni, gli impianti, il loro parco macchine e il loro sistema di trasporti,
- 2.1
- dei prodotti di base, degli ingredienti, dei coadiuvanti tecnologici e degli altri prodotti impiegati per la preparazione e la produzione di derrate alimentari,
- 3.
- delle materie prime, dei prodotti intermedi, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti,
- 4.
- dei materiali e degli oggetti destinati a entrare in contatto con derrate alimentari,
- 5.
- dei prodotti e dei procedimenti per la pulizia e la manutenzione, nonché dei pesticidi,
- 6.
- della caratterizzazione e della presentazione di derrate alimentari e di oggetti d’uso,
- 7.
- della pubblicità per derrate alimentari e oggetti d’uso;
- c.
- i controlli dell’igiene nelle aziende alimentari;
- d.
- l’esame delle procedure nell’ambito:
- 1.
- della buona prassi di fabbricazione,
- 2.
- della buona prassi igienica,
- 3.
- dei principi HACCP o delle direttive per una buona prassi di procedura basate su di esso;
- e.
- l’esame del materiale scritto e di altre registrazioni che possono essere importanti per valutare l’osservanza del diritto sulle derrate alimentari;
- f.
- i colloqui con la persona responsabile e con il suo personale;
- g.
- il rilevamento dei valori indicati dagli strumenti di misurazione delle aziende alimentari;
- h.
- i controlli con strumenti propri per la verifica delle misurazioni delle aziende alimentari;
- i.
- l’esame:
- 1.
- dell’osservanza delle disposizioni sulla rintracciabilità,
- 2.
- dell’osservanza delle disposizioni relative all’apposizione di un contrassegno di identificazione,
- 3.
- del livello di formazione del personale,
- 4.
- dell’osservanza dell’obbligo di documentazione.
2 Nell’ambito dei controlli ufficiali, se necessario, possono essere applicate anche le seguenti tecniche di controllo:
- a.
- esecuzione di una serie di controlli o di misurazioni pianificate per mantenere una visione d’insieme sullo stato di osservanza della legislazione sulle derrate alimentari (osservazione);
- b.
- osservazione accurata di un’azienda alimentare (sorveglianza).
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5151).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali