Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

817.022.21

Ordinanza del DFI
sulla caratterizzazione e la pubblicità
delle derrate alimentari

(OCDerr)

del 23 novembre 2005 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 10 capoverso 3, 26 capoversi 2, 5 e 5bis, 27 capoverso 3, 29 capoverso 2 e 80 capoverso 9 dell’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),2

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Capitolo 2: Derrate alimentari preimballate

Sezione 1: Indicazioni necessarie

Art. 2

Sezione 2: Denominazione specifica

Art. 3 Principi

Art. 4 Denominazioni protette

Sezione 3: Elenco degli ingredienti

Art. 5 Principio

Art. 5a Eccezioni all’obbligo di indicare gli ingredienti

Art. 6 Modalità per l’indicazione degli ingredienti

Art. 7 Indicazione degli ingredienti composti

Sezione 4: Sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate

Art. 8

Sezione 5: Indicazione quantitativa degli ingredienti

Art. 9 Principio ed eccezioni

Art. 10 Modalità per l’indicazione quantitativa

Sezione 6: Data minima di conservabilità e data di consumo (Datazione)

Art. 11 Definizioni

Art. 12 Principi

Art. 13 Eccezioni

Art. 14 Modalità per la datazione

Sezione 7: Paese di produzione

Art. 15 Per le derrate alimentari

Art. 16 Per le materie prime

Sezione 8: Indicazioni concernenti lo stato fisico

Art. 17

Sezione 9: Derrate alimentari refrigerate e surgelate

Art. 18

Sezione 10: Partita

Art. 19 Definizione

Art. 20 Principio ed eccezioni

Art. 21 Modalità per l’indicazione della partita

Sezione 11: Caratterizzazione del valore nutritivo

Art. 22 Definizioni

Art. 23 Principio

Art. 24 Indicazioni ammissibili

Art. 25 Indicazioni necessarie

Art. 26 Caratterizzazione del valore nutritivo per vitamine e sali minerali o altre sostanze essenziali o fisiologicamente utili

Art. 27 Disposizioni speciali

Art. 28 Calcolo del valore energetico

Art. 29 Unità di misura, indicazioni di quantità

Sezione 11a:3 Indicazioni nutrizionali e sulla salute

Art. 29a Campo d’applicazione

Art. 29b Sostanza nutritiva

Art. 29c Indicazioni nutrizionali: disposizioni generali

Art. 29d Autorizzazione di ulteriori indicazioni nutrizionali

Art. 29e Indicazioni nutrizionali: disposizioni speciali

Art. 29f Indicazioni sulla salute: disposizioni generali

Art. 29g Autorizzazione di ulteriori indicazioni sulla salute

Art. 29h Indicazioni sulla salute: disposizioni speciali

Art. 29i Disposizioni comuni

Sezione 12: Marchio d’identificazione

Art. 30 Principio ed eccezioni

Art. 31 Indicazioni necessarie

Art. 32 Disposizioni speciali

Sezione 13: Altre indicazioni

Art. 33 «Vegetariano», «vegetaliano»

Art. 34

Art. 35 Indicazione del tenore complessivo di sale da cucina

Art. 35a Derrate alimentari contenenti liquirizia o suoi estratti

Capitolo 3: Derrate alimentari consegnate sfuse

Art. 36

Capitolo 4: Prodotti intermedi, semilavorati, additivi e preparati di additivi

Art. 37 Prodotti intermedi e semilavorati

Art. 38 Additivi o preparati di additivi consegnati come tali ai consumatori

Art. 39 Preparati edulcoranti consegnati come tali ai consumatori

Art. 40 Additivi o preparati di additivi non consegnati come tali ai consumatori

Capitolo 5: Adeguamento degli allegati

Art. 41

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 42 Diritto vigente: abrogazione

Art. 43 Disposizioni transitorie

Art. 44 Entrata in vigore

Disposizione transitoria della modifica del 15 novembre 20064

Le derrate alimentari interessate dalle modifiche alle cifre I e II potranno continuare ad essere caratterizzate e pubblicizzate secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2007. Potranno essere consegnate ai consumatori fino all’esaurimento delle scorte.

Disposizioni transitorie della modifica del 7 marzo 20085

1 Le derrate alimentari secondo l’articolo 6 capoverso 9bis possono essere caratterizzate e pubblicizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 marzo 2010. Possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

2 Le derrate alimentari non conformi agli articoli 29c–29i possono essere caratterizzate e pubblicizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 marzo 2010. Possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

2bis La durata di validità del capoverso 2 è prorogata fino al 31 dicembre 2011.6

2ter La durata di validità del capoverso 2 è prorogata fino al 31 dicembre 2012. 7

3 I prodotti con marchi commerciali o nomi di produttori esistenti già prima del 1° gennaio 2005, che non sono conformi alle modifiche del 7 marzo 2008 della presente ordinanza, possono essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore sino al 19 gennaio 2022.

4 Per la consegna delle derrate alimentari secondo l’allegato I interessate dalle modifiche del 7 marzo 2008 della presente ordinanza si applica un termine transitorio sino al 31 marzo 2009.

Disposizione transitoria della modifica dell’11 maggio 20098

Le derrate alimentari non conformi all’articolo 8 capoversi 1bis, 3 lettera d e 8 e all’allegato 1 nella versione della modifiche dell’11 maggio 2009 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto previgente fino al 31 ottobre 2011, le derrate alimentari non conformi alle altre disposizioni della presente modifica fino al 31 ottobre 2012. Possono essere consegnate ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte.

Disposizione transitoria della modifica del 13 ottobre 20109

Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 13 ottobre 2010 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto previgente fino al 31 ottobre 2011 (un anno dopo l’entrata in vigore). Possono essere consegnate ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte.


Allegato 1
- Ingredienti che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderate

Allegato 2
- Classi di ingredienti che è consentito indicare mediante la denominazione della classe in luogo del...

Allegato 3
- Denominazioni generiche degli additivi

Allegato 4
- Fattori di conversione per il calcolo del valore energetico

Allegato 5
- Documento di accompagnamento delle materie prime per la fabbricazione di gelatina (modello)
- I. Identificazione delle materie prime
- II. Provenienza delle materie prime
- III. Destinazione delle materie prime

Allegato 6
- Caratterizzazione di derrate alimentari contenenti liquirizia o suoi estratti

Allegato 7
- Indicazioni nutrizionali e condizioni per la loro applicazione

Allegato 8
- Indicazioni sulla salute ammesse per vitamine e sali minerali, altre sostanze nutritive e componenti...


 RU 2005 6159


1 RS 817.02
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008 (RU 2008 1029).
3 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008 (RU 2008 1029). Per gli art. 29c–29e, vedi anche la disp. fin. della mod. del 7 mar. 2008 alla fine del presente testo.
4 RU 2006 4981
5 RU 2008 1029
6 Introdotto dal n. II dell’O del DFI del 17 mar. 2010 (RU 2010 975). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4649).
7 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 6 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6255).
8 RU 2009 2025. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4649).
9 RU 2010 4649


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali