817.022.21
Ordinanza del DFI
sulla caratterizzazione e la pubblicità
delle derrate alimentari
(OCDerr)
del 23 novembre 2005 (Stato 1° gennaio 2012)
Capitolo 2: Derrate alimentari preimballate
Sezione 3: Elenco degli ingredienti
Art. 5 PrincipioArt. 5a Eccezioni all’obbligo di indicare gli ingredienti
Art. 6 Modalità per l’indicazione degli ingredienti
Art. 7 Indicazione degli ingredienti composti
Sezione 5: Indicazione quantitativa degli ingredienti
Art. 9 Principio ed eccezioniArt. 10 Modalità per l’indicazione quantitativa
Sezione 6: Data minima di conservabilità e data di consumo (Datazione)
Art. 11 DefinizioniArt. 12 Principi
Art. 13 Eccezioni
Art. 14 Modalità per la datazione
Sezione 10: Partita
Art. 19 DefinizioneArt. 20 Principio ed eccezioni
Art. 21 Modalità per l’indicazione della partita
Sezione 11: Caratterizzazione del valore nutritivo
Art. 22 DefinizioniArt. 23 Principio
Art. 24 Indicazioni ammissibili
Art. 25 Indicazioni necessarie
Art. 26 Caratterizzazione del valore nutritivo per vitamine e sali minerali o altre sostanze essenziali o fisiologicamente utili
Art. 27 Disposizioni speciali
Art. 28 Calcolo del valore energetico
Art. 29 Unità di misura, indicazioni di quantità
Sezione 11a:3 Indicazioni nutrizionali e sulla salute
Art. 29a Campo d’applicazioneArt. 29b Sostanza nutritiva
Art. 29c Indicazioni nutrizionali: disposizioni generali
Art. 29d Autorizzazione di ulteriori indicazioni nutrizionali
Art. 29e Indicazioni nutrizionali: disposizioni speciali
Art. 29f Indicazioni sulla salute: disposizioni generali
Art. 29g Autorizzazione di ulteriori indicazioni sulla salute
Art. 29h Indicazioni sulla salute: disposizioni speciali
Art. 29i Disposizioni comuni
Sezione 12: Marchio d’identificazione
Art. 30 Principio ed eccezioniArt. 31 Indicazioni necessarie
Art. 32 Disposizioni speciali
Capitolo 4: Prodotti intermedi, semilavorati, additivi e preparati di additivi
Art. 37 Prodotti intermedi e semilavoratiArt. 38 Additivi o preparati di additivi consegnati come tali ai consumatori
Art. 39 Preparati edulcoranti consegnati come tali ai consumatori
Art. 40 Additivi o preparati di additivi non consegnati come tali ai consumatori
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 42 Diritto vigente: abrogazioneArt. 43 Disposizioni transitorie
Art. 44 Entrata in vigore
Disposizione transitoria della modifica del 15 novembre 20064
Le derrate alimentari interessate dalle modifiche alle cifre I e II potranno continuare ad essere caratterizzate e pubblicizzate secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2007. Potranno essere consegnate ai consumatori fino all’esaurimento delle scorte.
Disposizioni transitorie della modifica del 7 marzo 20085
1 Le derrate alimentari secondo l’articolo 6 capoverso 9bis possono essere caratterizzate e pubblicizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 marzo 2010. Possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
2 Le derrate alimentari non conformi agli articoli 29c–29i possono essere caratterizzate e pubblicizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 marzo 2010. Possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
2bis La durata di validità del capoverso 2 è prorogata fino al 31 dicembre 2011.6
2ter La durata di validità del capoverso 2 è prorogata fino al 31 dicembre 2012. 7
3 I prodotti con marchi commerciali o nomi di produttori esistenti già prima del 1° gennaio 2005, che non sono conformi alle modifiche del 7 marzo 2008 della presente ordinanza, possono essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore sino al 19 gennaio 2022.
4 Per la consegna delle derrate alimentari secondo l’allegato I interessate dalle modifiche del 7 marzo 2008 della presente ordinanza si applica un termine transitorio sino al 31 marzo 2009.
Disposizione transitoria della modifica dell’11 maggio 20098
Le derrate alimentari non conformi all’articolo 8 capoversi 1bis, 3 lettera d e 8 e all’allegato 1 nella versione della modifiche dell’11 maggio 2009 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto previgente fino al 31 ottobre 2011, le derrate alimentari non conformi alle altre disposizioni della presente modifica fino al 31 ottobre 2012. Possono essere consegnate ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte.
Disposizione transitoria della modifica del 13 ottobre 20109
Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 13 ottobre 2010 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto previgente fino al 31 ottobre 2011 (un anno dopo l’entrata in vigore). Possono essere consegnate ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte.
Allegato 1
- Ingredienti che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderate
Allegato 2
- Classi di ingredienti che è consentito indicare mediante la denominazione della classe in luogo del...
Allegato 3
- Denominazioni generiche degli additivi
Allegato 4
- Fattori di conversione per il calcolo del valore energetico
Allegato 5
- Documento di accompagnamento delle materie prime per la fabbricazione di gelatina (modello)
- I. Identificazione delle materie prime
- II. Provenienza delle materie prime
- III. Destinazione delle materie prime
Allegato 6
- Caratterizzazione di derrate alimentari contenenti liquirizia o suoi estratti
Allegato 7
- Indicazioni nutrizionali e condizioni per la loro applicazione
Allegato 8
- Indicazioni sulla salute ammesse per vitamine e sali minerali, altre sostanze nutritive e componenti...
1 RS 817.02
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008 (RU 2008 1029).
3 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008 (RU 2008 1029). Per gli art. 29c–29e, vedi anche la disp. fin. della mod. del 7 mar. 2008 alla fine del presente testo.
4 RU 2006 4981
5 RU 2008 1029
6 Introdotto dal n. II dell’O del DFI del 17 mar. 2010 (RU 2010 975). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4649).
7 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 6 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6255).
8 RU 2009 2025. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4649).
9 RU 2010 4649