Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 11a: Indicazioni nutrizionali e sulla salute
Sezione 13: Altre indicazioni
< Art. 32 Disposizioni speciali
> Art. 34

Art. 33 «Vegetariano», «vegetaliano»

1 Le derrate alimentari possono essere designate come:

a.1
«vegetariane» o «ovo-latto-vegetariane» o «ovo-latto-vegetaliane», se non contengono ingredienti né sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale, eccezion fatta per latte, componenti del latte (per esempio lattosio), uova, componenti dell’uovo o miele;
b.
«ovo-vegetariane» o «ovo-vegetaliane», se non contengono ingredienti di origine animale, eccezion fatta per uova, componenti dell’uovo o miele;
c.2
«latto-vegetariane» o «latto-vegetaliane», se non contengono ingredienti o sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale, eccezion fatta per latte, componenti del latte o miele;
d.
«vegane» o «vegetaliane», se non contengono ingredienti di origine animale.

2 Le derrate alimentari o gli ingredienti, che sono fabbricati impiegando sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale, possono essere designati con una denominazione secondo il capoverso 1 se sono separati dai corrispondenti componenti proteici animali delle sostanze ausiliarie per la lavorazione e purificati.3


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008 (RU 2008 1029).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008 (RU 2008 1029).
3 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008 (RU 2008 1029).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali