817.022.111
Ordinanza del DFI
sulle bevande analcoliche (in particolare tè,
tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose)
del 23 novembre 2005 (Stato 1° novembre 2010)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 4 capoversi 2, 26 capoversi 2 e 5 e 27 capoverso 3 dell’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazioneArt. 2 Tenore di alcool etilico
Capitolo 2: Succo di frutta, nettare di frutta
Sezione 1: Succo di frutta
Art. 3 DefinizioniArt. 3a Trattamenti e sostanze ammessi
Art. 4 Requisiti
Art. 5 Denominazione specifica
Art. 6 Ulteriore caratterizzazione
Sezione 2: Nettare di frutta
Art. 7 DefinizioneArt. 8 Requisiti
Art. 9 Denominazione specifica
Art. 10 Ulteriore caratterizzazione
Capitolo 3: Sciroppo, sciroppo di frutta e sciroppo d’acero2
Art. 11 DefinizioniArt. 12 Requisiti
Art. 13 Denominazione specifica
Capitolo 4: Bevanda da tavola con succo di frutta
Art. 14 DefinizioneArt. 15 Requisiti
Art. 16 Denominazione specifica
Art. 17 Ulteriore caratterizzazione
Capitolo 5: Gazosa
Art. 18 DefinizioneArt. 19 Requisiti
Art. 20 Denominazione specifica
Art. 21 Ulteriore caratterizzazione
Capitolo 6: Bevanda da tavola con latte, siero di latte, scotta o altri prodotti di latte
Art. 22 DefinizioneArt. 23 Requisiti
Art. 24 Denominazione specifica
Art. 25 Ulteriore caratterizzazione
Capitolo 7: Polvere e concentrato per la preparazione di bevande analcoliche
Art. 26 DefinizioneArt. 27 Requisiti
Art. 28 Denominazione specifica
Capitolo 8: Succo di verdura
Art. 29 DefinizioniArt. 30 Requisiti
Art. 31 Denominazione specifica
Art. 32 Ulteriore caratterizzazione
Capitolo 10: Vermut analcolico, aperitivo analcolico. bitter analcolico, sidro analcolico, birra senz’alcol, vino analcolico, spumante analcolico3
Sezione 3: 5 Aperitivo analcolico, bitter analcolico
Art. 41 DefinizioniArt. 42 Requisiti
Art. 42a Denominazioni specifiche
Sezione 5: Sidro analcolico
Art. 47 DefinizioneArt. 48 Requisiti
Art. 49 Denominazione specifica
Art. 50 Ulteriore caratterizzazione
Sezione 7:7 Vino analcolico, spumante analcolico
Art. 53a DefinizioneArt. 53b Requisiti
Art. 53c Caratterizzazione
Capitolo 13a:8 Bevanda di soia e bevanda di cereali
Art. 83a Bevanda di soiaArt. 83b Bevanda di cereali
Allegato 1 Trattamenti e sostanze ammessi
Allegato 2 Contenuti minimi di succo di frutta o polpa di frutta
nel nettare di frutta
Allegato 3 Brix minimi per i succhi di frutta ottenuti da succo concentrato
1 RS 817.02
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4975).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4975).
4 Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4975).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4975).
6 Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4975).
7 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4975).
8 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4975).