Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 11: Caffè, surrogati di caffè
Sezione 7: Estratto di cicoria
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Art. 67 Requisiti

1 Il tenore di sostanza secca proveniente dalla cicoria deve essere:

a.
per l’estratto di cicoria in forma solida (polvere, tavolette ecc.): almeno 95 per cento in massa;
b.
per l’estratto di cicoria in pasta: 70–85 per cento in massa;
c.
per l’estratto di cicoria liquido: 25–55 per cento in massa.

2 L’estratto di cicoria in forma solida o in pasta non deve contenere sostanze diverse da quelle provenienti dalla sua estrazione.

3 Il contenuto di sostanze non derivanti dalla cicoria non deve essere superiore all’1 per cento in massa.

4 L’estratto di cicoria liquido può contenere sorte di zuccheri fino al 35 per cento in massa.

5 Sono vietati i procedimenti di idrolisi con aggiunta di acidi o di basi.


Stato 1° novembre 2010
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