Capitolo 2: Vino, mosto d’uva parzialmente fermentato, vino-mosto, succo d’uva parzialmente fermentato, bevande contenenti vino
...
< Art. 5 Pratiche e trattamenti enologici consentiti
> Art. 7 Classificazione e produzione dei vini svizzeri
Art. 6 Definizioni
1 Il mosto d’uva è mosto ottenuto da uve fresche (frutti delle specie vitis) naturalmente o mediante procedimento fisico.
2 Il vino è la bevanda prodotta per fermentazione alcolica di uve fresche, anche ammostate, oppure di mosto d’uva fresco.
3 Il vino rosso e il vino rosato («rosé») sono vini ottenuti da uve nere fermentate a contatto con il mosto per un tempo più o meno lungo e in seguito torchiate per l’ulteriore fermentazione.
4 Il vino bianco è vino ottenuto da uve bianche oppure da uve nere torchiate non fermentate.
5 Il vino frizzante è vino contenente anidride carbonica disciolta, che a 20 °C esercita una sovrapressione compresa tra 1 e al massimo 2,5 bar.
6 Il vino spumante è vino contenente anidride carbonica disciolta, che a 20 °C esercita una sovrapressione di almeno 3 bar.
7 Il vino liquoroso è vino dal tenore alcolico compreso tra il 15 e al massimo il 22 % in volume, ottenuto da mosto d’uva, mosto d’uva in fermentazione o vino, con aggiunta di vino distillato ottenuto da uve essiccate o alcool neutro di vino.
8 Lo Schiller è vino ottenuto da uve nere e bianche della categoria «vini a denominazione di origine controllata» (DOC) che provengono dalla medesima parcella e sono vinificate assieme.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008 (RU 2008 1017).