Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 8: Prodotti di latte
Sezione 3: Prodotti di formaggio
< Art. 44 Fondue pronta, chips di formaggio
> Art. 46 Preparati di formaggio fuso

Art. 45 Formaggio fuso e formaggio fuso da spalmare

1 Il formaggio fuso e il formaggio fuso da spalmare sono prodotti fabbricati con formaggio portato a fusione mediante l’impiego di calore e di un procedimento di emulsionamento, di solito usando sali di fusione.

2 Per il formaggio fuso e il formaggio fuso da spalmare, oltre al formaggio possono essere impiegati:

a.
latte e prodotti di latte;
b.
spezie, erbe aromatiche e loro estratti;
c.
sale commestibile;
d.
acqua potabile.

3 La sostanza secca (s.s.) del prodotto finito deve essere di almeno 750 g per kg di sostanza secca di formaggio.

4 Il tenore di grasso nella sostanza secca (grasso s.s.) deve corrispondere a quello del formaggio menzionato nella denominazione.

5 Conformemente al tenore di grasso nella sostanza secca (grasso s.s.), la sostanza secca deve essere la seguente:

Categoria di tenore di grasso

Grasso s.s. in g/kg (min.)

Formaggio fuso s.s. in g/kg (min.)

Formaggio fuso da spalmare s.s. in g/kg (min.)

doppia panna

650

530

450

panna

550

500

450

tutto grasso

450

500

400

tre quarti grasso

350

450

400

mezzo grasso

250

400

300

quarto grasso

150

400

300

magro

meno di 150

400

300

6 La sostanza secca (s.s.) deve essere di almeno:

a.
500 g per kg per la fusione di formaggio extra duro e duro;
b.
450 g per kg per la fusione di formaggio semiduro;
c.
350 g per kg per la fusione di formaggio molle.

7 Per il formaggio fuso e il formaggio fuso da spalmare recanti una denominazione di formaggio, oltre al formaggio possono essere utilizzati esclusivamente:

a.
grasso di latte;
b.
sale commestibile;
c.
acqua potabile.

8 Per la composizione valgono i seguenti requisiti:

a.
se con la denominazione specifica viene usata una denominazione di origine, per la fusione può essere usato esclusivamente il formaggio a essa corrispondente;
b.
se oltre alla denominazione specifica viene usata un’indicazione di provenienza, la miscela di fusione deve contenere almeno 750 g per kg del formaggio menzionato. Il formaggio rimanente deve essere formaggio di composizione simile;
c.
se viene usata un’altra denominazione di formaggio, la miscela di fusione deve contenere più di 500 g per kg del formaggio corrispondente.

Stato 1° novembre 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali