Capitolo 8: Prodotti di latte
Sezione 3: Prodotti di formaggio
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Art. 45 Formaggio fuso e formaggio fuso da spalmare
1 Il formaggio fuso e il formaggio fuso da spalmare sono prodotti fabbricati con formaggio portato a fusione mediante l’impiego di calore e di un procedimento di emulsionamento, di solito usando sali di fusione.
2 Per il formaggio fuso e il formaggio fuso da spalmare, oltre al formaggio possono essere impiegati:
- a.
- latte e prodotti di latte;
- b.
- spezie, erbe aromatiche e loro estratti;
- c.
- sale commestibile;
- d.
- acqua potabile.
3 La sostanza secca (s.s.) del prodotto finito deve essere di almeno 750 g per kg di sostanza secca di formaggio.
4 Il tenore di grasso nella sostanza secca (grasso s.s.) deve corrispondere a quello del formaggio menzionato nella denominazione.
5 Conformemente al tenore di grasso nella sostanza secca (grasso s.s.), la sostanza secca deve essere la seguente:
|
Categoria di tenore di grasso |
Grasso s.s. in g/kg (min.) |
Formaggio fuso s.s. in g/kg (min.) |
Formaggio fuso da spalmare s.s. in g/kg (min.) |
|
doppia panna |
650 |
530 |
450 |
|
panna |
550 |
500 |
450 |
|
tutto grasso |
450 |
500 |
400 |
|
tre quarti grasso |
350 |
450 |
400 |
|
mezzo grasso |
250 |
400 |
300 |
|
quarto grasso |
150 |
400 |
300 |
|
magro |
meno di 150 |
400 |
300 |
6 La sostanza secca (s.s.) deve essere di almeno:
- a.
- 500 g per kg per la fusione di formaggio extra duro e duro;
- b.
- 450 g per kg per la fusione di formaggio semiduro;
- c.
- 350 g per kg per la fusione di formaggio molle.
7 Per il formaggio fuso e il formaggio fuso da spalmare recanti una denominazione di formaggio, oltre al formaggio possono essere utilizzati esclusivamente:
- a.
- grasso di latte;
- b.
- sale commestibile;
- c.
- acqua potabile.
8 Per la composizione valgono i seguenti requisiti:
- a.
- se con la denominazione specifica viene usata una denominazione di origine, per la fusione può essere usato esclusivamente il formaggio a essa corrispondente;
- b.
- se oltre alla denominazione specifica viene usata un’indicazione di provenienza, la miscela di fusione deve contenere almeno 750 g per kg del formaggio menzionato. Il formaggio rimanente deve essere formaggio di composizione simile;
- c.
- se viene usata un’altra denominazione di formaggio, la miscela di fusione deve contenere più di 500 g per kg del formaggio corrispondente.