Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Carne
Sezione 1: Definizioni
< Art. 2 Specie animali ammesse
> Art. 4

Art. 3

1 Per carne s’intendono tutte le parti di animali atte all’alimentazione umana e appartenenti alle specie animali menzionate nell’articolo 2 lettere a–e, che non sono state sottoposte ad alcun trattamento.

2 Non sono considerati trattamenti:

a.
la refrigerazione, il congelamento e la surgelazione;
b.1
la riduzione in pezzi (sezionamento, sminuzzamento);
c.
il confezionamento sotto vuoto o in atmosfera controllata;
d.
l’impiego di coadiuvanti tecnologici nella produzione.

2bis La carne macinata è carne disossata, ridotta in pezzi mediante macinazione e contenente meno dell’1 % di sale.2

3 Per preparati di carne s’intende carne che ha subito un’aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi oppure un trattamento non sufficiente a modificare la sua struttura muscolo-fibrosa interna e a eliminare quindi le sue caratteristiche. La carne macinata è considerata un preparato di carne se contiene l’1 % o più di sale.3

4 I prodotti a base di carne sono prodotti derivanti dalla trasformazione di carne, preparati di carne o prodotti a base di carne nei quali, al taglio, è possibile constatare nella parte centrale della superficie di taglio la scomparsa delle caratteristiche della carne.

5 I muscoli scheletrici di mammiferi e uccelli comprendono i muscoli attaccati alle ossa con tessuto adiposo o connettivo annesso o aderente. Il diaframma e i muscoli masseteri sono parte dei muscoli scheletrici: il cuore, la lingua e i muscoli della testa (tranne i muscoli masseteri), delle articolazioni carpali e tarsali, nonché della coda non sono musoli scheletrici.

6 Per frattaglie s’intendono gli organi della cavità toracica, addominale e pelvica risultanti dalla macellazione.

7 Per il sangue di animali appartenenti alle specie di cui all’articolo 2 lettere a–e sono applicabili per analogia le disposizioni relative alla carne.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008 (RU 2008 1009).
2 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008 (RU 2008 1009).
3 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del DFI del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6037).


Stato 1° novembre 2010
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