Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 4: Molluschi, echinodermi, tunicati e gasteropodi vivi
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Art. 17 Caratterizzazione1

1 Per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi vivi, l’etichetta e il marchio d’identificazione devono essere impermeabili. Oltre al marchio d’identificazione, l’etichetta deve recare indicazioni riguardanti:

a.
la specie animale (denominazione comune e scientifica);
b.
la data di imballaggio (almeno il giorno e il mese).

2 La data di conservabilità minima può essere sostituita dall’indicazione seguente: «Al momento della vendita questi animali devono essere vivi».

3 Le etichette degli imballaggi e degli involucri di molluschi bivalvi vivi, che non sono imballaggi singoli destinati al consumo, dopo la ripartizione del contenuto dell’invio devono essere conservate dal dettagliante per almeno 60 giorni.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6037).


Stato 1° novembre 2010
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