817.022.107
Ordinanza del DFI
sulla frutta, la verdura, le confetture
e i prodotti simili alle confetture1
del 23 novembre 2005 (Stato 25 maggio 2009)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 4 capoverso 2, 26 capoversi 2 e 5 e 27 capoverso 3 dell’ordinanza del 23 novembre 20052 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),
ordina:
Capitolo 2: Frutta
Art. 2 DefinizioneArt. 3 Frutta da tavola, frutta da conservare o da cuocere, frutta di coltivazione ecologica
Art. 4 Denominazione specifica
Capitolo 4: Conserve di frutta e di verdura
Art. 8 DefinizioniArt. 9 Procedimenti ammessi, conservazione
Art. 10 Requisiti
Capitolo 5: Confettura, gelatina, marmellata, crema di marroni, prodotto da spalmare sul pane, marmellata di panetteria e confettura di latte
Sezione 4: Prodotto da spalmare sul pane, marmellata di panetteria, confettura di latte
Art. 17 Prodotto da spalmare sul paneArt. 18 Marmellata di panetteria
Art. 19 Confettura di latte
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 23 Entrata in vigore Disposizioni finali della modifica del 15 novembre 2006Disposizioni finali della modifica del 15 novembre 20063
Le derrate alimentari interessate dalle modifiche di cui alla cifra I possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2007. Esse possono essere consegnate ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4945).
2 RS 817.02
3 RU 2006 4945
Stato 25 maggio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali