Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

817.022.107

Ordinanza del DFI
sulla frutta, la verdura, le confetture
e i prodotti simili alle confetture1

del 23 novembre 2005 (Stato 1° novembre 2010)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 4 capoverso 2, 26 capoversi 2 e 5 e 27 capoverso 3 dell’ordinanza del 23 novembre 20052 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),

ordina:

Capitolo 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1

Capitolo 2: Frutta

Art. 2 Definizione

Art. 3 Frutta da tavola, frutta da conservare o da cuocere, frutta di coltivazione ecologica

Art. 4 Denominazione specifica

Capitolo 3: Verdura

Art. 5 Definizione

Art. 6 Requisiti

Art. 7 Denominazione specifica

Capitolo 4: Conserve di frutta e di verdura

Art. 8 Definizioni

Art. 9 Procedimenti ammessi, conservazione

Art. 10 Requisiti

Capitolo 5: Confettura, gelatina, marmellata, crema di marroni, prodotto da spalmare sul pane, marmellata di panetteria e confettura di latte

Sezione 1: Confettura e gelatina

Art. 11 Campo d’applicazione e definizioni

Art. 12 Requisiti

Sezione 2: Marmellata, marmellata-gelatina

Art. 13 Definizioni

Art. 14 Requisiti

Sezione 3: Crema di marroni

Art. 15 Definizione

Art. 16 Requisiti

Sezione 4: Prodotto da spalmare sul pane, marmellata di panetteria, confettura di latte

Art. 17 Prodotto da spalmare sul pane

Art. 18 Marmellata di panetteria

Art. 19 Confettura di latte

Sezione 5: Ingredienti ammessi

Art. 20

Sezione 6: Trattamento e conservazione dei prodotti di partenza

Art. 21

Sezione 7: Caratterizzazione

Art. 22

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 23 Entrata in vigore Disposizioni finali della modifica del 15 novembre 2006 Disposizioni transitorie della modifica del 13 ottobre 2010

Disposizioni finali della modifica del 15 novembre 20063

Le derrate alimentari interessate dalle modifiche di cui alla cifra I possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2007. Esse possono essere consegnate ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte.


Disposizioni transitorie della modifica del 13 ottobre 20104

1 Le derrate alimentari che non corrispondono agli articoli 2 capoverso 2 lettera f nonché 5 capoverso 2 lettere e ed i nonché capoverso 4 nella versione della modifica del 13 ottobre 2010 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto previgente fino al 31 ottobre 2011 (un anno dopo l’entrata in vigore). Esse possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

2 Le derrate alimentari che non corrispondono agli articoli 11, 12 capoversi 1–3 e 8–11, 13 capoverso 1, 14, 15, 16 capoverso 2, 20 lettere a e d–j, 21 capoverso 2 e 22 nella versione della modifica del 13 ottobre 2010 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto previgente fino al 31 ottobre 2012 (due anni dopo l’entrata in vigore). Esse possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.


RU 2005 6033


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4945).
2 RS 817.02
3 RU 2006 4945
4 RU 2010 4631


Stato 1° novembre 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali