817.022.107
Ordinanza del DFI
sulla frutta, la verdura, le confetture
e i prodotti simili alle confetture1
del 23 novembre 2005 (Stato 1° novembre 2010)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 4 capoverso 2, 26 capoversi 2 e 5 e 27 capoverso 3 dell’ordinanza del 23 novembre 20052 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),
ordina:
Capitolo 2: Frutta
Art. 2 DefinizioneArt. 3 Frutta da tavola, frutta da conservare o da cuocere, frutta di coltivazione ecologica
Art. 4 Denominazione specifica
Capitolo 4: Conserve di frutta e di verdura
Art. 8 DefinizioniArt. 9 Procedimenti ammessi, conservazione
Art. 10 Requisiti
Capitolo 5: Confettura, gelatina, marmellata, crema di marroni, prodotto da spalmare sul pane, marmellata di panetteria e confettura di latte
Sezione 4: Prodotto da spalmare sul pane, marmellata di panetteria, confettura di latte
Art. 17 Prodotto da spalmare sul paneArt. 18 Marmellata di panetteria
Art. 19 Confettura di latte
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 23 Entrata in vigore Disposizioni finali della modifica del 15 novembre 2006 Disposizioni transitorie della modifica del 13 ottobre 2010Disposizioni finali della modifica del 15 novembre 20063
Le derrate alimentari interessate dalle modifiche di cui alla cifra I possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2007. Esse possono essere consegnate ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte.
Disposizioni transitorie della modifica del 13 ottobre 20104
1 Le derrate alimentari che non corrispondono agli articoli 2 capoverso 2 lettera f nonché 5 capoverso 2 lettere e ed i nonché capoverso 4 nella versione della modifica del 13 ottobre 2010 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto previgente fino al 31 ottobre 2011 (un anno dopo l’entrata in vigore). Esse possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
2 Le derrate alimentari che non corrispondono agli articoli 11, 12 capoversi 1–3 e 8–11, 13 capoverso 1, 14, 15, 16 capoverso 2, 20 lettere a e d–j, 21 capoverso 2 e 22 nella versione della modifica del 13 ottobre 2010 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto previgente fino al 31 ottobre 2012 (due anni dopo l’entrata in vigore). Esse possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4945).
2 RS 817.02
3 RU 2006 4945
4 RU 2010 4631