Capitolo 4: Conserve di frutta e di verdura
< Art. 8 Definizioni
> Art. 10 Requisiti
Art. 9 Procedimenti ammessi, conservazione
1 Per la fabbricazione di conserve di frutta e di verdura sono ammessi i seguenti procedimenti:
- a.
- surgelazione;
- b.
- pastorizzazione;
- c.
- sterilizzazione;
- d.
- immersione in liquidi o soluzioni;
- e.
- essiccazione;
- f.
- fermentazione;
- g.
- altri procedimenti atti a prolungare la conservabilitā; sono riservate le disposizioni concernenti i procedimenti soggetti a obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 19 ODerr.
2 Le conserve di frutta e di verdura sterilizzate devono essere conservate in recipienti ermetici ai germi (p. es. boccali di vetro o scatole metalliche).
Stato 1° novembre 2010
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