Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 4: Conserve di frutta e di verdura
< Art. 8 Definizioni
> Art. 10 Requisiti

Art. 9 Procedimenti ammessi, conservazione

1 Per la fabbricazione di conserve di frutta e di verdura sono ammessi i seguenti procedimenti:

a.
surgelazione;
b.
pastorizzazione;
c.
sterilizzazione;
d.
immersione in liquidi o soluzioni;
e.
essiccazione;
f.
fermentazione;
g.
altri procedimenti atti a prolungare la conservabilitā; sono riservate le disposizioni concernenti i procedimenti soggetti a obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 19 ODerr.

2 Le conserve di frutta e di verdura sterilizzate devono essere conservate in recipienti ermetici ai germi (p. es. boccali di vetro o scatole metalliche).


Stato 1° novembre 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali