Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 4: Conserve di frutta e di verdura
< Art. 7 Denominazione specifica
> Art. 9 Procedimenti ammessi, conservazione

Art. 8 Definizioni

1 Per conserve di frutta e di verdura si intendono i prodotti di frutta e di verdura le cui conservabilità e idoneità al deposito sono incrementate mediante adeguati procedimenti.

2 Per specialità («delicatesse») si intendono le conserve di frutta o di verdura quali conserve di cetrioli, olive ripiene o paste di rafano, che di regola non sono consumate che in piccole quantità o unicamente quali aggiunte a cibi o bevande.


Stato 1° novembre 2010
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