Capitolo 3: Verdura
< Art. 5 Definizione
> Art. 7 Denominazione specifica
Art. 6 Requisiti
1 Alla consegna ai consumatori la verdura deve essere:
- a.
- pulita, intatta e tipica della sua varietà;
- b.
- normalmente sviluppata e matura per il raccolto;
- c.
- ben sgocciolata, se è stata lavata.
2 Alla consegna ai consumatori le patate devono essere di una varietà ben determinata ed essere il più possibile prive di terra aderente.
3 È vietato far aumentare il peso della verdura fresca mediante bagnatura. Non è considerata bagnatura l’usuale umidificazione praticata esclusivamente per mantenere i prodotti allo stato di freschezza.
Stato 1° novembre 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali