Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Verdura
< Art. 5 Definizione
> Art. 7 Denominazione specifica

Art. 6 Requisiti

1 Alla consegna ai consumatori la verdura deve essere:

a.
pulita, intatta e tipica della sua varietà;
b.
normalmente sviluppata e matura per il raccolto;
c.
ben sgocciolata, se è stata lavata.

2 Alla consegna ai consumatori le patate devono essere di una varietà ben determinata ed essere il più possibile prive di terra aderente.

3 È vietato far aumentare il peso della verdura fresca mediante bagnatura. Non è considerata bagnatura l’usuale umidificazione praticata esclusivamente per mantenere i prodotti allo stato di freschezza.


Stato 1° novembre 2010
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