Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Frutta
< Art. 3 Frutta da tavola, frutta da conservare o da cuocere, frutta di coltivazione ecologica
> Art. 5 Definizione

Art. 4 Denominazione specifica

Sui contenitori e gli imballaggi di mele e di pere deve essere indicata la varietą.


Stato 25 maggio 2009
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