Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Frutta
< Art. 2 Definizione
> Art. 4 Denominazione specifica

Art. 3 Frutta da tavola, frutta da conservare o da cuocere, frutta di coltivazione ecologica

1 La frutta da tavola è frutta che, alla consegna ai consumatori, deve essere fresca, pulita e matura, sviluppata normalmente quanto alla forma, al colore ed alla costituzione interna, esente da difetti che ne compromettano il valore di consumo.

2 La frutta da conserva o da cuocere è frutta che non soddisfa i requisiti per la frutta da tavola ma è adatta alla cottura, all’essiccazione e ad altri modi di conservazione o di utilizzazione. Essa può presentare difetti esteriori, essere non perfettamente matura o troppo matura, leggermente alterata nella freschezza e conservabilità, un poco raggrinzita e leggermente diminuita di valore a causa di conservazione inadeguata o troppo lunga oppure per danni dovuti al trasporto.

3 La frutta di coltivazione ecologica può presentare piccoli difetti esteriori. Si applicano per analogia i requisiti dei capoversi 1 e 2.


Stato 1° novembre 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali