Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 5: Confettura, gelatina, marmellata, crema di marroni, prodotto da spalmare sul pane, marmellata di panetteria e confettura di latte
Sezione 7: Caratterizzazione
< Art. 21
> Art. 23 Entrata in vigore Disposizioni finali della modifica del 15 novembre 2006 Disposizioni transitorie della modifica del 13 ottobre 2010

Art. 221

1 Per i prodotti di cui all’articolo 11 capoversi 5–8 e agli articoli 13 e 15, oltre alle indicazioni secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari devono figurare:

a.
l’indicazione «fabbricato con … g di frutti per 100 g di prodotto finito» nello stesso campo visivo della denominazione specifica, se del caso dopo deduzione del peso dell’acqua usata per la preparazione degli estratti acquosi;
b.
l’indicazione «tenore totale di zucchero: … g per 100 g» nello stesso campo visivo della denominazione specifica, se questo dato non è già presente in una caratterizzazione del valore nutritivo; il numero indicato rappresenta il valore rifrattometrico del prodotto finito, misurato a 20 °C; nella determinazione rifrattometrica è ammessa una differenza di ±3 per cento in massa.

2 La denominazione specifica deve essere completata con l’indicazione dei frutti utilizzati in ordine decrescente delle percentuali del peso delle sostanze di partenza. Per i prodotti fabbricati con tre o più specie di frutti la dichiarazione dei frutti utilizzati può essere sostituita dalla menzione «più frutti», da un’indicazione simile o dall’indicazione del numero di specie di frutti utilizzate.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4631). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
2 RS 817.022.21


Stato 1° novembre 2010
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