Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 5: Confettura, gelatina, marmellata, crema di marroni, prodotto da spalmare sul pane, marmellata di panetteria e confettura di latte
Sezione 6: Trattamento e conservazione dei prodotti di partenza
< Art. 20
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Art. 21

1 I frutti, la polpa di frutti, la purea di frutti, le bucce di agrumi, nonché gli estratti acquosi di frutti, utilizzati nella fabbricazione delle derrate alimentari secondo gli articoli 11, 13 e 15, possono subire i seguenti trattamenti, sempre che essi siano tecnicamente adatti:

a.
trattamenti col calore o il freddo;
b.
liofilizzazione;
c.
concentrazione.

2 Le albicocche e le susine destinate alla fabbricazione di confettura possono subire, oltre alla liofilizzazione, altri trattamenti di disidratazione.1

3 Le bucce di agrumi possono essere conservate in salamoia.

4 Lo zenzero può essere conservato essiccato o in sciroppo.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4631). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.


Stato 1° novembre 2010
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