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della Confederazione Svizzera

Capitolo 5: Confettura, gelatina, marmellata, crema di marroni, prodotto da spalmare sul pane, marmellata di panetteria e confettura di latte
Sezione 5: Ingredienti ammessi
< Art. 19 Confettura di latte
> Art. 21

Art. 20

1 Sono ammessi gli ingredienti seguenti:

a.1
per le derrate alimentari di cui all’articolo 11 capoversi 5–8 e agli articoli 13 e 15:
1.
oli e grassi commestibili quali agenti antischiuma,
2.
miele al posto della totalitą o di una parte delle sorte di zuccheri,
3.
bevande spiritose, vino e vino liquoroso, frutta con guscio, arachidi, erbe aromatiche, spezie;
b.2
per le derrate alimentari descritte negli articoli 11, 13 e 15: pectina liquida secondo l’articolo 1 capoverso 6 lettera b dell’ordinanza del 23 novembre 20053 sugli additivi;
c.
per le derrate alimentari descritte negli articoli 11, 13 e 15: vaniglia ed estratti di vaniglia;
d.4
per la confettura extra, la confettura, la gelatina extra e la gelatina: scorze di agrumi;
e.5
per la confettura extra, la confettura, la gelatina extra e la gelatina non fabbricate con agrumi: succo di agrumi;
f.6
per la confettura extra, la confettura, la gelatina extra e la gelatina fabbricate con mele cotogne: foglie di Pelargonium odoratissimum;
g.7
per la confettura e la gelatina fabbricate con fragole, lamponi, uva spina, ribes rosso o susine: succo di barbabietole rosse;
h.8
per la confettura extra e la confettura fabbricate con rosa canina, fragole, lamponi, uva spina, ribes rosso, rabarbaro o susine: succo di frutti rossi;
i.9
per la confettura: succhi di frutti;
j.10
per la marmellata e la marmellata-gelatina: oli eterici estratti da agrumi.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4631). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4945).
3 [RU 2005 6191. RU 2007 2977 art. 7]. Vedi ora l'O del 22 giu. 2007 (RS 817.022.31).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4631). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4631). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4631). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4631). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4631). Vedi anche la disp. transitoria della modifica del 13 ott. 2010 alla fine del presente testo.
9 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006 (RU 2006 4945). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4631). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
10 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4631). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.


Stato 1° novembre 2010
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