Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 5: Confettura, gelatina, marmellata, crema di marroni, prodotto da spalmare sul pane, marmellata di panetteria e confettura di latte
Sezione 3: Crema di marroni
< Art. 15 Definizione
> Art. 17 Prodotto da spalmare sul pane

Art. 16 Requisiti

1 Per la produzione di 1000 g di crema di marroni (purea di castagne) devono essere utilizzati almeno 380 g di purea di castagne.

2 La crema di marroni deve contenere almeno il 60 per cento di materia secca solubile (valore rifrattometrico). Sono eccettuati i prodotti in cui le sorte di zuccheri sono sostituite, interamente o parzialmente, con edulcoranti.1


1 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4631). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.


Stato 1° novembre 2010
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